(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 138 del 17 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Atteso che si rende necessario disciplinare, con apposito regolamento di esecuzione, i titoli valutabili, la formazione delle graduatorie nonche' quanto altro previsto dall'art. 39 della sopra citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Visto l'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28; Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 10 settembre 1987; Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4663 del 25 settembre 1987; Decreta: E' emanato l'allegato "Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente previsto dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53", che del presente provvedimento fa parte integrante. Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Trieste, addi' 1 ottobre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 20 ottobre 1987 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 163 REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA FUNZIONALE DI DIRIGENTE PREVISTO DALL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53. Art. 1. I concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente, previsti dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono indetti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, per ciascun profilo o gruppo di profili professionali, entro il mese di febbraio di ogni anno, per i posti disponibili al 1 gennaio dell'anno medesimo. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, vengono attribuiti ai singoli profili professionali e/o ai gruppi di profili professionali omogenei i posti resisi disponibili nella qualifica di dirigente.