(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
              Giulia  n. 138 del 17 novembre 1987)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto l'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   Atteso   che   si  rende  necessario  disciplinare,  con  apposito
regolamento di esecuzione, i titoli valutabili, la  formazione  delle
graduatorie  nonche'  quanto  altro previsto dall'art. 39 della sopra
citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   Visto l'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28;
   Sentito  il  parere  espresso dal consiglio di amministrazione del
personale nella seduta del giorno 10 settembre 1987;
   Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 4663 del 25
settembre 1987;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'allegato  "Regolamento  dei concorsi per titoli per
l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente  previsto  dall'art.
39  della  legge  regionale  31 agosto 1981, n. 53", che del presente
provvedimento fa parte integrante.
   Il  presente  regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 1 ottobre 1987
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 20 ottobre 1987
Atti  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n.
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REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA
   FUNZIONALE   DI   DIRIGENTE  PREVISTO  DALL'ART.  39  DELLA  LEGGE
   REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53.
 
                               Art. 1.
 
   I  concorsi  per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di
dirigente, previsti dall'art. 39  della  legge  regionale  31  agosto
1981,  n. 53, vengono indetti con decreto del presidente della giunta
regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, per ciascun
profilo  o gruppo di profili professionali, entro il mese di febbraio
di ogni anno,  per  i  posti  disponibili  al  1  gennaio  dell'anno
medesimo.
   In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'art. 3, quarto
comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale, su conforme deliberazione della
giunta  stessa,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  previo
confronto  con  le  rappresentanze  sindacali,  vengono attribuiti ai
singoli profili professionali e/o ai gruppi di profili  professionali
omogenei i posti resisi disponibili nella qualifica di dirigente.